Il Tar Puglia ha annullato (sentenza 3477 del 2010) la delibera di giunta regionale del 25 marzo scorso e i relativi atti della Asl di Bari con cui venivano esclusi dalla presenza nei consultori ambulatoriali i medici obiettori di coscienza. Per i giudici amministrativi (presidente Amedeo Urbano, relatore Francesco Cocomile), il provvedimento viola il principio costituzionale di eguaglianza, oltre che i principi posti a fondamento dell’obiezione di coscienza. La sentenza ha ordinato alla Regione di riaprire i termini del bando per l’accesso ai consultori anche ai medici obiettori suggerendo alla Regione di poter predisporre ’in futuro’ bandi che prevedano una riserva di posti pari al 50% per medici obiettori e l’altra meta’ ai medici non obiettori. Secondo il Tar, che ha accolto il ricorso di un gruppo di medici obiettori nonche’ del Forum delle associazioni e movimenti di ispirazione cristiana operanti in campo socio sanitario e del Movimento per la vita, la presenza o meno di medici obiettori all’interno dei consultori e’ ’assolutamente irrilevante’, poiche’ all’interno degli stessi ’non si applica l’interruzione volontaria di gravidanza per la quale unicamente opera l’obiezione di coscienza’. La Regione Puglia aveva motivato la propria scelta nel timore che una presenza massiccia di obiettori nei consultori potesse determinare, seppur in qualche caso, un’applicazione non corretta della legge 194, relativa anche alla contraccezione di emergenza. Ma per il Tar non puo’ essere una clausola ’discriminatoria’ ed ’espulsiva di un bando il mezzo idoneo a prevenire la commissione di illeciti di rilevanza penale, disciplinare e/o deontologica’.