La Corte costituzionale ha reso noto le motivazioni della sentenza con la quale ha respinto il 20 giugno scorso come inammissibile un ricorso contro l’articolo 4 della legge 194 sull’aborto, presentato dal Giudice tutelare del Tribunale di Spoleto in merito al caso di una sedicenne, che aveva chiesto di abortire senza informare i genitori. Il magistrato umbro aveva infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge, nella parte in cui prevede la facoltà della donna, in caso di un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica di procedere all’aborto entro 90 giorni dal concepimento. Secondo il giudice tutelare infatti tale norma contrasta con alcuni articoli della Costituzione: 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 32 primo comma (tutela della salute), 11 e 117, primo comma (sugli obblighi derivanti alla appartenenza alla Unione Europea), in quanto il 18 ottobre dello scorso anno una sentenza della Corte di giustizia europea ha attribuito in modo inequivoco assoluto rilievo giuridico all’embrione umano, definendolo tale sin dalla fecondazione. La sentenza della Consulta non entrando nel merito degli effetti della decisione dei magistrati di Lussemburgo, respinge il ricorso del giudice tutelare solo perché questi, proprio in base a precedenti ordinanze della Corte, ha solo «una funzione di verifica in ordine all’esistenza delle condizioni nelle quali la decisione della minore possa essere presa in piena libertà morale».
In allegato il testo integrale delle motivazioni